Nuova Ordinanza, la numero 51, del Sindaco Ciro D’Alò
Grottaglie – In meno di 24 ore nuova ordinanza del Sindaco di Grottaglie, è la n 51, con alcune integrazioni come quella di rispettare l’ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 in cui non è consentito svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto, ma è consentita l’ attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione nel rispetto assoluto della distanza di almeno 1 (uno) metro da ogni altra persona”; resta il divieto di fare assembramento;
“nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o succedono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;
È consentito l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute, o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari e/o farmaci), ;
Consentite le uscite con l’animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, in forma individuale, solo in prossimità della propria abitazione per il tempo strettamente necessario con obbligo di raccolta delle deiezioni;
È inibito l’ingresso nel territorio comunale nei confronti ai venditori ambulanti al dettaglio (di qualsiasi tipologia merceologica, compresa quella alimentare), provenienti da altri Comuni.
Per la tumulazione dei defunti devono essere osservate le seguenti misure:
La presenza di massimo 2 (due) familiari, dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti) per ogni tumulazione purché venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,5 mt; accesso all’ufficio amministrativo del Civico Cimitero di una sola persona purché dotato di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti); infine accesso degli operatori delle Ditte di Onoranze Funebri, purché regolarmente dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera, tuta usa e getta e guanti).
Chiusa l’ isola ecologica sita in via Stazione comunque resta l’obbligo per i cittadini di continuare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante utilizzo dei contenitori a “campana” dislocati sul territorio comunale evitando gli assembramenti;
Le aperture delle attività commerciali previste negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, nei soli giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 19,00, con facoltà di svolgere orario continuato;
I distributori automatici self service di alimenti, bevande e tabacchi cd h 24, devono osservare l’ apertura dalle 7:30 alle 18:30, fatta eccezione per le “casette dell’acqua”
fatta eccezione per le “casette dell’acqua” e dei distributori automatici delle farmacie e delle para farmacie;
Gli esercizi commerciali quelli autorizzati per decreto, durante gli orari di vendita, devono garantire il divieto di assembramento e le distanze di sicurezza di cui ai citati DPCM e fuori dagli orari di vendita, di interdire fisicamente l’accesso del pubblico nei locali e/o spazi ove sono allocati i distributori;
I gestori di tutti i distributori automatici che resteranno attivi, compresi i gestori dei bancomat, delle “casette dell’acqua”, dei carburanti, delle farmacie, ecc. di procedere alla sanificazione ricorrente dei loro impianti e la dotazione al pubblico di guanti monouso (con relativo punto di raccolta del rifiuto in grado di proteggere gli utenti dal rischio di contagio;
Ai concessionari di posteggio presso le Piazza Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli lo sgombero dei posteggi dai banchi di vendita e da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le operazioni di igienizzazione e sanificazione delle suddette Piazze Mercato;
Ai commercianti dei box presenti all’interno delle Piazze Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli, lo sgombero di ogni eventuale occupazione realizzata all’esterno dei propri esercizi commerciali, lasciando libero e sgombero lo spazio antistante il proprio box, da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le suddette operazioni di igienizzazione e sanificazione delle Piazze.
Inoltre, sempre il primo cittadino, D’Alò, raccomanda a tutte le attività destinate alla rivendita di generi alimentari di rispettare le norme igienico sanitarie e di impedire che gli avventori tocchino gli alimenti privi di imballaggio; di evitare all’interno della piazza mercato sita in via S.M. Campitelli, la compresenza di più di venti avventori contemporaneamente; a tutti i cittadini che hanno effettiva necessità di recarsi presso gli uffici postali, le banche e gli altri uffici che offrono servizi di rilevanza pubblica, di farlo unicamente per attività e/o operazioni urgenti ed indifferibili; tutti i cittadini, ogni volta che escono dalla propria abitazione per i casi espressamente consentiti dalla legge, di munirsi di nuova ed idonea autocertificazione da esibire alle autorità di controllo.
Il Sindaco di Grottaglie infine raccomanda che in via prioritaria è necessario rimanere in casa; che è possibile recarsi ad effettuare acquisti di generi alimentari una sola persona per famiglia; che anche all’interno degli autoveicoli è necessario mantenere le distanze di sicurezza. Ecco il video auto prodotto dal Sindaco D’Alò
Di seguito l’Ordinanza n.51
IL SINDACO
Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare. l’art. 32 che dispone “…..sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3 comma 2:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 comma 1 n. 5)”;
Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale ”;
Preso Atto del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale oltre che della comparsa di un caso sul territorio cittadino;
Considerato necessario disporre con urgenza ogni misura finalizzata al contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 e nello stesso tempo assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali dei cittadini;
Considerato, altresì, necessario garantire la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini;
Considerata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e visto il carattere di eccezionalità ed urgenza necessari a tutelarle;
Richiamato l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Constatata da parte degli Organi di Controllo, la ripetuta compresenza di più persone nei luoghi di seguito indicati e la oggettiva impossibilità di monitoraggio costante da parte del Corpo del Vigili Urbani a causa della esigua disponibilità numerica di personale operativo e delle numerose aree e criticità da controllare;
Vista l’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20/03/2020, con effetto immediato revoca l’Ordinanza Sindacale n. 50 del 20/03/2020 e,
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’adozione delle seguenti misure sull’intero territorio comunale con decorrenza immediata, al fine di dare adeguata pubblicità alla presente e sino a nuove disposizioni:
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.
Viene garantita l‘apertura del cimitero per le sole attività necrofore indifferibili ed urgenti. Per la tumulazione dei defunti devono essere osservate le seguenti misure:
a presenza di massimo 2 (due) familiari, dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti) per ogni tumulazione purché venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,5 mt;
1b accesso all’ufficio amministrativo del Civico Cimitero di una sola persona purché dotato di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti);
1c accesso degli operatori delle Ditte di Onoranze Funebri, purchèé regolarmente dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera, tuta usa e getta e guanti).
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’ISOLA ECOLOGICA sita in via Stazione.
Resta l’obbligo per i cittadini di continuare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante utilizzo dei contenitori a “campana” dislocati sul territorio comunale evitando gli assembramenti;
L’APERTURA AL PUBBLICO delle attività commerciali previste negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (comprese le parafarmacie), nei soli giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 19,00, con facoltà di svolgere orario continuato. Le presenti limitazioni non si applicano alle farmacie di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.
L’OPERATIVITA’ DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 18,30 DI TUTTI I GIORNI, DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI destinati alla vendita in modalità sel service di alimenti e bevande e di tabacchi c.d. “H24”, fatta eccezione per le “casette dell’acqua” e dei distributi automatici delle farmacie e delle parafarmacie;
DI RISPETTARE L’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20/03/2020 la quale prevede che:
“non è consentito svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto, restando consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 (uno) metro di distanza da ogni altra persona”; fermo restando il divieto di assembramento;
“nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o succedono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;
CON EFFETTO IMMEDIATO :
l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute, o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari e/o farmaci);
le uscite con l’animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite, in forma individuale, solo in prossimità della propria abitazione per il tempo strettamente necessario con obbligo di raccolta delle deiezioni;
l’inibizione all’ingresso nel territorio comunale nei confronti dei venditori ambulanti al dettaglio (di qualsiasi tipologia merceologica, compresa quella alimentare), provenienti da altri Comuni.
ORDINA ALTRESI’
a) ai gestori di cui al punto 4., durante gli orari di vendita, di garantire il divieto di assembramento e le distanze di sicurezza di cui ai citati DPCM e fuori dagli orari di vendita, di interdire fisicamente l’accesso del pubblico nei locali e/o spazi ove sono allocati i distributori;
b) ai gestori di tutti i distributori automatici che resteranno attivi, compresi i gestori dei bancomat delle “casette dell’acqua”, dei carburanti, delle farmacie, ecc. di procedere alla sanificazione ricorrente dei loro impianti e la dotazione al pubblico di guanti monouso (con relativo punto di raccolta del rifiuto in grado di proteggere gli utenti dal rischio di contagio;
c) ai concessionari di posteggio presso le Piazza Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli lo sgombero dei posteggi dai banchi di vendita e da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le operazioni di igienizzazione e sanificazione delle suddette Piazze Mercato;
d) ai commercianti dei box presenti all’interno delle Piazze Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli, lo sgombero di ogni eventuale occupazione realizzata all’esterno dei propri esercizi commerciali, lasciando libero e sgombero lo spazio antistante il proprio box, da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le suddette operazioni di igienizzazione e sanificazione delle Piazze.
RACCOMANDA
a tutte le attività destinate alla rivendita di generi alimentari di rispettare le norme igienico sanitarie e di impedire che gli avventori tocchino gli alimenti privi di imballaggio;
di evitare all’interno della piazza mercato sita in via S.M. Campitelli, la compresenza di più di venti avventori contemporaneamente;
a tutti i cittadini che hanno effettiva necessità di recarsi presso gli uffici postali, le banche e gli altri uffici che offrono servizi di rilevanza pubblica, di farlo unicamente per attività e/o operazioni urgenti ed indifferibili;
a tutti i cittadini, ogni volta che escono dalla propria abitazione per i casi espressamente consentiti dalla legge, di munirsi di nuova ed idonea autocertificazione da esibire alle autorità di controllo.
RICORDA
che in via prioritaria è necessario rimanere in casa;
che è possibile recarsi ad effettuare acquisti di generi alimentari una sola persona per famiglia;
che anche all’interno degli autoveicoli è necessario mantenere le distanze di sicurezza.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie;
l’invio della presente al Settore Attività Produttive e al Comando di Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Di comunicare la presente Ordinanza Sindacale:
al Sig. Prefetto di Taranto;
alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
al Sig. Questore della provincia di Taranto;
al Presidente della Giunta Regionale;
al Dirig. Servizio Regionale Protezione Civile;
al Commissariato di P.S. di Grottaglie;
alla Stazione Carabinieri di Grottaglie;
al Comando di Polizia Locale.
DEMANDA
alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.
Restano in vigore le precedenti ordinanze emanate in materia nelle parti non incompatibili con la presente.
Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.