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APERTAMENTE. HIC SUNT DRACONES, eppure sembrano   agnellini!!!

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In tutto questo pandemonio, certe scadenze nella gestione della pubblica amministrazione devono essere rispettate, ed è giusto, la vita comunque deve andare avanti. Tra queste le scadenze del bilancio di previsione dei Comuni.

E quindi anche la Giunta del Comune di Grottaglie ha dovuto provvedere e l’ha fatto con lo “Schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottato con la delibera di G.M. 108 dell’8 aprile 2020” che a noi, a prima vista, relativamente alle imposte per i famigerati terreni del “comparto C” è sembrato viziato da falsità ideologica.

Per nostra cultura ci siamo letto il D.Lgs. n. 267/2000, fresco fresco aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ed abbiamo visto che all’Art. 78, rubricato «Doveri e condizione giuridica» è scritto Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione”.

Non dubitiamo dell’imparzialità dei funzionari e dei pubblici amministratori (non credo che ci sia astio personale o voglia di dispettucci) ma qualche dubbio sull’aderenza del loro comportamento al principio di buona amministrazione l’abbiamo.

Dio Santo, e senza voler annoiare nessuno, loro signori men che meno, è vero o non è vero che l’agenzia delle entrate ( ossia chi per antonomasia è chiamato a “succhiare” il nostro sangue) ha detto che quei terreni valgono circa un quarto di quanto stimato dal Comune? È vero o non è vero che le Commissioni Tributarie Provinciali stanno emettendo sentenze che si assestano sui valori dell’Agenzia e che le Commissioni Tributarie Regionali stanno rigettando sistematicamente gli appelli promossi dal Comune, dando così ragione ai contribuenti? E’ vero o non è vero che la Suprema Corte di Cassazione, ultima istanza di giustizia, ha sigillato con la forza della “cosa giudicata” le decisioni delle commissioni tributarie, ritenendo manifestamente infondata la pretesa del Comune di far valere le proprie tabelle, essendo queste fondate su presupposti palesemente errati?

E allora, se è vero tutto questo, perché è vero, per quale motivo alla Casa Comunale, che dovrebbe essere la casa di tutti i grottagliesi e quindi anche dei fortunati proprietari di quei terreni, si continua a giocare, quali magliari, sui numeri, riproponendo quelle stesse tabelle che l’Agenzia delle Entrate, le Commissioni Tributarie e perfino la Cassazione hanno ritenuto errate?

Continuando nell’opera di acculturamento, nello stesso T.U. abbiamo letto, all’Art. 133 «Modalità del controllo preventivo di legittimit໓Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.E ancora all’Art. 149 <Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata> “1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell’àmbito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.”

Di grazia, dove si rinviene coerenza degli atti con i documenti giustificativi interni che sono stati inesorabilmente e definitivamente sconfessati ?

Di grazia, dov’è la certezza delle risorse proprie se è certo invece che quella imposta non sarà mai pagata dagli interessati, perché forti delle sentenze ormai univoche e consolidate, ricorreranno nuovamente al giudice ed avranno ragione?

Di certo vi è solo il perpetuarsi del danno erariale costituito dalle spese legali che il Comune ha pagato al proprio difensore ed ai cittadini loro controparti.

Proseguendo nel nostro percorso di conoscenza, che non è mai troppa, ci siamo imbattuti in una sentenza, abbastanza recente, della Cassazione che dice “Commette il reato di falso ideologico il pubblico ufficiale che “tarocca” il bilancio consuntivo o di previsione di un ente pubblico dando per accertate entrate che in realtà non lo sono, così alterando le risultanze di un documento contabile che concorre alla formazione del bilancio dello Stato.” (Corte di Cassazione – Sezione penale – n. 33483/2018).

Di questo si tratta carta vince carta perde… n’diamo signori carta vince carta perde….venghino signore venghino è arrivato l’arrotinoooo…

Che tristezza… che delusione per tanti cittadini che in buona fede si sono fidati…

Cosimo Lombardi Fratelli d’Italia Grottaglie

 


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Redazione Oraquadra

La redazione.

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