Equilibrio di genere, la Presidente della Commissione pari opportunità, Patrizia del Giudice, scrive ad Emiliano
La presidente della Commissione pari opportunità ha scritto al presidente Emiliano per la nota questione dell’adeguamento della legge elettorale regionale alla legge quadro nazionale, in materia di equilibrio di genere.
Di seguito il testo integrale della nota.
Carissimo Presidente, torno ancora una volta a sottoporre alla Tua attenzione il mancato adeguamento della legge regionale elettorale n.2 del 2005 alla legge quadro n. 20 del 2016.
Tale mancato adempimento rende illegittima l’attuale e vigente legge elettorale pugliese oltre che, con ogni evidenza, discriminante la parità di genere cui tutti i rappresentanti istituzionali dichiarano a parole di tendere, salvo poi a per nulla porre in essere quegli adempimenti che a tal fine sono necessari.
Il mancato adeguamento della legge elettorale pugliese è palese espressione di tale inconfessata ma, forse volontaria, inconcludenza.
Non v’è nulla da inventare, avendo già in tal senso provveduto il Parlamento, sia nella sua funzione costituente che in quella legislativa ordinaria.
In particolare, per la prima funzione con la modifica per integrazione degli articoli 51 primo comma, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.
In particolare, tale ultima norma nel suo testo vigente dispone che “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.
L’espresso riferimento ai limiti dei principi fondamentali delimita il perimetro di legittimità costituzionale della norma regionale, al di fuori del quale la stessa deve ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione della norma interposta che, nella fattispecie, è la legge di attuazione della richiamata disposizione costituzionale, cioè la n.165 del 2 luglio 2004 il cui articolo 4 ha, infatti, a sua rubrica le “Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione”.
Ebbene, tra tali disposizioni, nel testo attualmente vigente, è riportata quella per la quale è inserito tra i principi fondamentali quello per il quale le leggi elettorali regionali, laddove, come nel caso della Regione Puglia, prevedano l’espressione di preferenze debbano necessariamente e contestualmente prevedere che : in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale; sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima;.
È così evidente l’illegittimità costituzionale della legge regionale pugliese che non ha previsto la seconda delle due prescrizioni imposte dalla legge statale dispositiva dei principi fondamentali cui debbono attenersi le leggi regionali.
Ne consegue come lo svolgimento delle elezioni regionali, senza che sia consentita l’espressione della doppia preferenza di genere, rischierebbe di rendere illegittime le stesse con gravissimo nocumento per le casse erariali, per la democrazia rappresentativa e, a ben vedere, getterebbe notevole discredito sull’intera istituzione regionale da Te rappresentata.
Tì è però di recente stata offerta la grande possibilità di superare con la Tua autorità e con l’esercizio del potere che Ti compete l’impasse cui sembra (volontariamente?) caduto il Consiglio regionale.
Mi riferisco a quanto dichiarato sull’argomento, alla stampa locale, da Marida Dentamaro, autorevolissima avvocato e docente di diritto amministrativo e già senatrice componente della commissione Affari Costituzionali del Senato e della Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, già Vice Sindaco della città di Bari nella Tua giunta e Vice Presidente della Giunta Regionale.
In particolare, i giornali hanno riportato la seguente dichiarazione: “La norma statale è autoapplicativa. Emiliano, se volesse, potrebbe introdurla nel decreto di indizione delle elezioni, senza il voto del Consiglio”.
La risoluzione del problema è allora nelle Tue sole mani e rimessa alla Tua sola volontà, non potendosi dubitare della fondatezza delle argomentazioni esposte da Marida che pure alla sottoscritta, non particolarmente versata nelle questioni di diritto, appare convincente, trattandosi di adottare un atto ammnistrativo (il decreto di indizione delle elezioni) direttamente in applicazione della legge statale che, in effetti, è già sufficientemente dettagliata e così non bisognevole di una normativa regionale di recepimento.
Sono allora certa che sarai conseguente alle Tue reiterate declamazioni in tema di parità di genere raccogliendo l’utile e decisivo suggerimento proposto.