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Archiviato il procedimento penale a carico della Giornalista Lilli D’Amicis

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 é stato archiviato il procedimento penale a carico della giornalista Lilli D’Amicis per il contestato reato di diffamazione mezzo stampa, è quanto deciso dal Giudice per le Indagini Preliminari Dott Francesco Maccagnano del Tribunale di Taranto.

La vicenda ha preso le mosse da un post pubblicato su Facebook dalla D’Amicis, in cui si commentava con parole aspre la situazione politica all’indomani delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale della Provincia di Taranto.

Di fronte ad espressioni come “ mediocri” “ nullità” e “vuoto pneumatico” la Consigliera comunale Gabriella Miglietta, vice presidente del Consiglio Comunale di Grottaglie si era sentita chiamata in causa ed aveva sporto querela per il contestato reato di diffamazione a mezzo stampa, a cui vengono equiparate le pubblicazioni effettuate sui social network.

Il Pubblico Ministero non ravvisando la sussistenza della ipotesi di reato aveva chiesto la archiviazione del procedimento, a cui era seguita la pronta opposizione della difesa della Consigliera Miglietta, con fissazione della udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti, in cui i difensori della giornalista Lilli D’Amicis, l’Avv Michela Tombolini e l’Avv Ettore Mirelli hanno sostenuto la loro linea difensiva poi accolta integralmente dal GIP nel suo provvedimento.

Stabilisce il Giudice Dott. Maccagnano che la frase proferita dalla D’Amicis “io posso permettermi di essere imparziale, non avendo padrini e nemmeno padroni” non pare enucleare uno spunto polemico rivolto nei confronti di specifici individui – e dunque nei confronti della Consigliera Miglietta – apparendo più una semplice professione di trasparenza ed onestà, una sorta di dichiarazione di intenti nello svolgimento della attività giornalistica.

Prosegue il Giudice affermando “ Orbene, nel caso di specie, ove anche si ritenesse che le frasi asseritamente diffamatorie delle quali si duole la persona offesa fossero riconoscibilmente dirette nei confronti della Miglietta, non si potrebbe comunque fare a meno di affermare che:

la Chimenti- D’Amicis, nell’esercitare il proprio diritto di critica nei confronti di un esponente della politica locale, era ben legittimata ad adottare toni aspri e forti;

tali toni erano comunque pertinenti al tema discusso, ossia l’offerta politica della realtà grottagliese;

la Chimenti- D’Amicis ha inteso stigmatizzare la predetta offerta politica nella sua generalità, da lei ritenuta priva di apprezzabili contenuti; entro siffatto contesto comunicativo, affermare che un candidato sia “ il nulla” o “ il vuoto pneumatico” non costituisce un gratuito attacco ad una persona, bensì un modo, pur colorito, di addebitare scarsa progettualità;

parimenti, dare del “mediocre” ad un candidato ad una tornata elettorale nel contesto di una interlocuzione avente ad oggetto questioni politiche, costituisce una mera critica ( pur senza sconti) dell’altrui profilo pubblico, e non un gratuito attacco alla persona.”

Principi importanti questi che segnano il confine tra diritto di critica e diffamazione, individuando il solco della liceità nell’ambito del dibattito politico locale.

Principi che molto probabilmente avranno il loro peso nella disciplina delle altre vertenze penali pendenti tra le parti, sempre su denuncia della Consigliera Miglietta e, sempre per il contestato reato di diffamazione a mezzo stampa.


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Redazione Oraquadra

La redazione.

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