La danza dei pensieri di Loredana Fina. Il Dopo-di-noi o il Durante-noi?
Testo: il 16 Dicembre 2009 c/o la Camera dei Deputati fu presentata la proposta di legge detta “DOPO DI NOI” alla quale fui invitata a partecipare come membro dell’Associazione A.R.A.P. Puglia (Associazione per la Riforma sull’Assistenza Psichiatrica).
Tale proposta di legge, fu poi presentata in Parlamento il 15 Gennaio 2009 e, in seguito approvata come Legge DOPO DI NOI.
Or dunque, quali erano i punti focali di questa legge che altro non è che una revisione della famosa Legge 180 ) da tutti conosciuta come Legge Basaglia)?
Vediamo dunque i punti più salienti del “DOPO DI NOI”. Punto 1– Una migliore regolamentazione dei ricoveri in forma coatta nell’ambito dei quali avrebbero dovuto essere previsti sia ricoveri vincolati all’emergenza clinica di tipo breve, sia ricoveri di tipo protratto connessi soprattutto alla esigenza di poter disporre di tempi necessari per un costruttivo impegno in ambito terapeutico riabilitativo.
Punto 2– Un approccio più vicino al modello medico, con il recupero dei concetti di prevenzione, cura e riabilitazione in base alle nuove risorse della moderna assistenza e, con i suggerimenti provenienti dal progresso della medicina con l’uso di farmaci atipici cioè nuovi, non sempre erogati dal sistema sanitario nazionale.
Punto 3– Una presa di coscienza sul fatto che la miglior assistenza può essere erogata con un maggior rispetto delle esigenze, delle risorse e delle competenze regionali, adeguandosi alle modifiche della Costituzione.
Punto 4 – Tenere presente quanto, su un piano etico, sia giusto riconoscere al paziente psichiatrico che dignità e autodeterminazione devono essere assolutamente salvaguardate anche in relazione alla patologia sofferta.
In quest’ottica, dovendosi conciliare le esigenze dell’individuo con quelle dell’attività clinica, molto attuale sarebbe risultato proporre una collaborazione tra medico e paziente, rispettosa dei diritti di quest’ultimo ma duttile alle esigenze terapeutiche. Si trattava allora del contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle cure, che ben si sarebbe configurato con la denominazione di “Contratto di Ulisse”: perché esso avrebbe vincolato il paziente, originariamente d’accordo, a farsi seguire anche a prescindere da una volontà contraria, manifestata in una successiva fase di scompenso della malattia.
Punto 5 – Prevedere l’offerta all’utenza di centri di ascolto e di orientamento specialistici che, in ambiti non psichiatrizzati, avrebbero potuto configurarsi come filtro delle varie esigenze sia dei possibili fruitori, direttamente interessati, sia dei loro familiari e degli eventuali care giver, nel tentativo di evitare sviluppi di situazioni che avrebbero potuto raggiungere, altrimenti, anche momenti di drammaticità.
L’attività di questi Centri, avrebbe dovuto configurarsi non solo come centri di consultazione, per eventuali prese in carico dei pazienti, ma anche come punti di riferimento per l’assistenza, l’informazione e la formazione di quanti si sarebbero trovati a dover affrontare le problematiche del paziente psichiatrico e di conseguenza anche della sua famiglia.
Punto 6 – Attribuire un doveroso riconoscimento, in termini di spazi consultivi e collaborativi, ai rappresentanti delle varie associazioni dei familiari dei quali troppo a lungo erano e sono state trascurate, non solo la voce, ma anche le esigenze e le necessità.
Punto 7– Stabilire l’obbligo del medico psichiatra del servizio pubblico, di recarsi al domicilio del paziente, il prima possibile e comunque entro 5 giorni, quando questi, su segnalazione dei familiari, non perseguisse il progetto terapeutico, oppure non si presentasse agli appuntamenti prefissati con il servizio stesso.
Punto 8 – Riconoscere il diritto dei familiari o di chi ne fa le veci, superando le restrizioni imposte dalla legge sulla privacy, di conoscere lo stato di salute mentale del proprio congiunto, quando affetto da disturbi psichici, e le cure necessarie. Da qui, anche l’obbligo per i medici psichiatri, di formulare chiare e veritiere diagnosi.
Punto 9– Destinare una quota percentuale del 7% allora fissata sotto il 5%, di quanto destinato ai livelli essenziali di assistenza, alle spese per l’assistenza ambulatoriale, domiciliare, semi residenziale per le persone affette da disturbi psichici.
Punto 10– Prevedere che, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, presso le regioni inadempienti siano nominati speciali commissari ad acta con il mandato di far applicare la legge stessa, onde evitare elusioni o inosservanze.
Dunque, in merito alla Legge DOPO DI NOI, approvata Il 14 giugno 2016, vi è ancora oggi un enorme punto interrogativo in merito alla sua corretta e capillare attuazione sul piano nazionale.
Concludo con una frase di autore/autrice anonimo/a: “NON ESISTE UNITÀ DI MISURA PER LA SOFFERENZA… PERCHÉ LA SOFFERENZA NON PUÒ ESSERE MISURATA… PUÒ SOLO ESSERE COMPRESA.”