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Come ottenere una quota del TFR/TFS dell’ ex coniuge dopo il divorzio nonostante la sua cessione

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Sono sempre di più le coppie sposate che poi si separano e divorziano. La parte della coppia più in difficoltà
economicamente ha diritto ad ottenere dall’ex coniuge un aiuto economico che nel caso del divorzio prende
il nome di assegno divorzile. Ha diritto poi, se già percepisce l’assegno divorzile e non si è risposata, ad
ottenere anche una quota del trattamento di fine rapporto o servizio (TFR o TFS) dell’ex coniuge, quota che
ammonta esattamente al 40% dell’indennità di fine rapporto o servizio percepita dall’altro coniuge nel
momento in cui questi ha cessato il rapporto di lavoro con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio. Ma cosa succede se l’ex coniuge che doveva percepire il proprio TFR o TFS dal
datore di lavoro o dall’I.N.P.S., fa un accordo con una finanziaria in base al quale la finanziaria gli eroga
subito e in un’unica soluzione l’importo del TFR o TFS e il datore di lavoro o l’I.N.P.S. versa a rate il TFR o
Tfs anzichè al lavoratore direttamente alla finanziaria? L’ex coniuge potrà ancora ottenere la sua quota del
TFR o Tfs dell’altro coniuge?
A queste domande ha risposto il Tribunale di Taranto con la recente sentenza n. 495/2024 in una causa in
cui Caia, difesa dalle avvocatesse Antonia Maria Fadda e Carmen Calculli, richiedeva all’ex marito Tizio la
quota del trattamento di fine servizio che le spettava in base alla legge sul divorzio, la n. 898 del 1970.
Questa legge riconosce al coniuge divorziato che riceva dall’ex moglie o marito l’assegno di divorzio e che
non si sia risposato il diritto di ottenere, appunto, una quota del TFR o TFS percepita dall’ex coniuge; quota
pari al 40% calcolata con riferimento agli anni di matrimonio che hanno coinciso con il matrimonio. La
questione sottoposta al Tribunale non era semplice perché Tizio, dipendente del Ministero della Difesa, non
aveva atteso di andare in pensione nei tempi prescritti dalla legge ma anticipatamente e su base volontaria;
ma non solo, aveva anche scelto di non farsi erogare il trattamento di fine servizio dall’I.N.P.S. che ci
avrebbe messo 3 anni per pagargli tutto il TFS, in 3 rate, ma aveva stipulato un contratto con una finanziaria
che gli aveva erogato subito l’intero importo del TFS, importo che poi sarà rimborsato alla finanziaria
dall’I.N.P.S. nelle 3 rate previste. In questo caso si parla di cessione del TFS.
Anche se c’è stato questo passaggio dall’I.N.P.S. alla finanziaria del TFS di Tizio, Caia non ha perso il suo
diritto ed, infatti, ha ottenuto dal Tribunale la condanna dell’ex coniuge Tizio a pagarle, in ogni caso, il 40%
dell’indennità di fine servizio percepita alla cessazione del lavoro, percentuale commisurata agli anni in cui il
matrimonio è coinciso con il lavoro ed ha anche ottenuto che l’ex marito pagasse le spese del giudizio.
La sentenza chiarisce anche un altro aspetto molto importante sul diritto ad ottenere la quota di TFR dell’ex
coniuge e cioè il momento a partire dal quale si ha diritto alla quota. Il Tribunale afferma, infatti, che si può
ottenere la quota di TFR dell’ex coniuge anche prima della sentenza di divorzio, l’importante è che l’ex
coniuge vada in pensione al momento della domanda di divorzio o successivamente ad essa.
Una sentenza, quindi, di fondamentale importanza per tutti coloro ai quale la legge riconoscere il diritto di
ottenere la quota del TFR o TFS dell’ex coniuge che possono, così, vedere tutelato il proprio diritto.


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Pierpaolo Piangiolino

Avvocato e grafologo giudiziario iscritto all'albo dei CTU e periti del Tribunale di Taranto. Calligrafo e Tecnico di Biologia Marina specializzato presso l’Università di Bari. Romanziere, vignettista e cruciverbista

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