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Grottaglie: il comunicato del Tribunale Federale Territoriale sui deferimenti e la conseguente penalizzazione

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‘Chiarezza’, una parola che nel’ultimo periodo a Grottaglie è poco utilizzata. È quella che tenta di fare il Tribunale Federale Territoriale per descrivere i due deferimenti che il Grottaglie Calcio e la sig.ra Simona Lomartire hanno subito, con la conseguente penalizzazione, ammenda e inibizione. Si parla soprattutto dei 4 punti inflitti alla società biancazzurra il 23 aprile che alla fine dei conti (classifica alla mano) non sono stati troppo decisivi per la retrocessione in Prima Categoria.

DEFERIMENTI DEL 1 E DEL 2 APRILE

1) prot. n. 23626/629 pfi 24-25/PM/rm del 01/04/2025 – che qui si intende integralmente riportato – con cui il

Procuratore Federale Interregionale ha deferito la sig.ra Simona Lomartire e la società A.S.D. Grottaglie Calcio, a seguito dell’istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 629 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: “mancato adempimento da parte della A.S.D. Grottaglie Calcio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce, all’obbligo di corrispondere agli allenatori sigg.ri Simone Carrozzo e Fabio Nicoli – nonché al calciatore Diadji Kandji – le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D’

2) prot. n. 23822/830 pfi 24-25 /PM/mf del 2/04/2025 – che qui si intende integralmente riportato – con cui il medesimo Procuratore Federale Interregionale ha deferito i già citati sig.ra Simona Lomartire e società

A.S.D. Grottaglie Calcio, a seguito dell’istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 830 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: mancato adempimento da parte della ASD Grottaglie Calcio all’obbligo di corrispondere al sig. Loris Formuso la somma accertata dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n. 114/2024-2025 del 21.1.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia”.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All’udienza fissata in data 23/04/2025, il Collegio ha disposto preliminarmente la riunione del deferimento prot.

n. 23626/629 pfi24-25/PM/rm dell’1/04/2025 con quello prot. n. 23822/830 pfi 24-25 /PM/mf del 2/04/2025, per evidente identità oggettiva e soggettiva. Nessuno è comparso per le parti deferite, né risultano pervenute memorie o istanze difensive. È comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale Interregionale, avv. Francesco Ronchi il quale, all’esito della propria requisitoria, concludeva per l’accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:

in relazione al deferimento n. 23626/629pfi24-25/PM

per la sig.ra Simona Lomartire: l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 8;

per la società A.S.D. Grottaglie Calcio l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l’ammenda di € 800,00;

in relazione al deferimento n. 23822/830 pfi 24-25 /PM

per la sig.ra Simona Lomartire: l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6;

per la società A.S.D. Grottaglie Calcio l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l’ammenda di € 600,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

‘Il Tribunale ritiene che il quadro probatorio e le relative risultanze documentali configurino inequivocabilmente

la responsabilità della sig.ra Simona Lomartire e della società A.S.D. Grottaglie Calcio, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell’atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Il tutto, come risulta dall’acquisizione degli atti provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., ritualmente notificati – a mezzo posta elettronica certificata – alla società in questione di cui, alla data degli eventi, la sig.ra Simona Lomartire era il Presidente, dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, come in dettaglio di seguito

indicato:

– lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.21 del 14.6.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 28.1.2025, relativo al pagamento dell’allenatore sig. Simone Carrozzo;

– lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.35 del 15.7.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 16.7.2024, relativo al pagamento dell’allenatore sig. Fabio Nicoli;

– lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 56/2024 del 25.11.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 5.12.2024, relativo al pagamento del calciatore Diadji Kandji;

– lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 114/2024-2025 del 21.1.2025, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 23.1.2025, relativo al pagamento in favore del calciatore Loris Formuso.

Detto quadro probatorio, a carico della sig.ra Lomartire e della società da lei rappresentata, appare incontestabile – oltre che incontestato – preso atto che la medesima sig.ra Lomartire non ha neanche inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive né in proprio, né quale presidente della A.S.D. Grottaglie Calcio.

È, pertanto, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, per le contestazioni loro ascritte, ritenute coerenti con il quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 4 e 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l’assenza di precedenti disciplinari analoghi e, dunque, l’assenza di recidiva, consenta una attenuazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale Interregionale.

CONCLUSIONE

IL Tribunale Federale Territoriale delibera:

1) di comminare alla società A.S.D. Grottaglie Calcio la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 – e l’ammenda di € 900,00;

2) di comminare al tesserato Simona Lomartire l’inibizione per mesi 9.

Di seguito l’intero comunicato ufficiale n’90 del 21 maggio 2025 del Tribunale Federale Territoriale:


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Francesco Pio Magazzino

Laureato in Ingegneria gestionale, appassionato di sport a 360°. Nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 addetto stampa dell’ASD Grottaglie Calcio e attualmente collaboratore del Quotidiano di Puglia.

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